Titolo IV
Art. 40
40 / 71In vigore dal 14 set 1955
L' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:
"Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di rapporti fra l'utente ed i proprietari dei fondi servienti, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, sui richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, può sempre ordinare modificazioni e spostamenti degli impianti funicolari per ragioni di pubblico servizio".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-40