Titolo V
Art. 56
In vigore dal 14 set 1955
Sono di competenza, degli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sempre che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo:
1) gli assensi per l'intensificazione dei programmi di esercizio o per la variazione dei percorsi delle autolinee;
2) l'autorizzazione per il trasporto, con le vetture adibite alle autolinee viaggiatori, di merce collettame fra le stazioni delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie concesse alla industria privata e le località servite dalle autolinee predette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-56