Titolo VI
Art. 61
In vigore dal 14 set 1955
L' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della continuità del servizio pubblico di linea, è vietata durante la concessione, l'alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze.
Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di linea è fatta speciale annotazione nel pubblico registro automobilistico.
Parimenti senza il consenso delle autorità di cui al primo comma, a seconda delle rispettive competenze, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-61