Titolo VI
Art. 62
In vigore dal 14 set 1955
Il secondo comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:
"Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero dei trasporti o all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o al sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-62