Titolo VIII
Art. 67
In vigore dal 14 set 1955
I contributi dovuti dai concessionari a termini della legge 9 marzo 1949, n. 106, per la sorveglianza, sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto concessi dal sindaco del Comune, spetteranno per una metà all'amministrazione concedente, rimanendo l'altra metà di spettanza dell'Erario per l'attività di sorveglianza di competenza dai Ministero dei trasporti, ai sensi delle disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-67