Titolo VIII

Art. 66

In vigore dal 14 set 1955
Su richiesta dei comuni interessati il Ministero dei trasporti trasmette ai medesimi gli atti relativi ai servizi di trasporto ed agli impianti già concessi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la facoltà di provvedere e stata dalle precedenti norme ad essi devoluta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-66

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