Art. 66
Titolo VIII

Art. 66

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In vigore dal 14 set 1955
Su richiesta dei comuni interessati il Ministero dei trasporti trasmette ai medesimi gli atti relativi ai servizi di trasporto ed agli impianti già concessi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la facoltà di provvedere e stata dalle precedenti norme ad essi devoluta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-66