Titolo VIII

Art. 70

In vigore dal 14 set 1955
I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno le funzioni loro demandate dalle norme del presente decreto secondo le direttive di carattere generale che al riguardo il Ministro per i trasporti ha facoltà di emanare, con propri decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo