Titolo VIII
Art. 70
70 / 71In vigore dal 14 set 1955
I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno le funzioni loro demandate dalle norme del presente decreto secondo le direttive di carattere generale che al riguardo il Ministro per i trasporti ha facoltà di emanare, con propri decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-70