Art. 60
Titolo VI

Art. 60

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In vigore dal 14 set 1955
Il primo comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente: "Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria: a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune; b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diversa; c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive". Il quarto comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente: "Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni". Il primo comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-60