Testo unico delle norme sugli assegni familiariCapo III

Art. 34

Art. 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .

In vigore dal 19 ott 1961
( L. 6 agosto 1940, n. 1278). Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell' si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, nè tra gli enti contemplati dagli a 81. Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-34

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