Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo II
Art. 30
Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692 .
In vigore dal 22 set 1955
( D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692).
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetttaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-30