Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 4
Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25 .
In vigore dal 31 dic 2021
( D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 -
L. 15 febbraio 1952, n. 80 - L. 19 gennaio 1955, n. 25).
Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-4