Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 3
Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .
In vigore dal 8 feb 1990
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capi-famiglia:
a) il padre;
b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione, o in servizio militare semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia.
Si considerano altresì capi-famiglia:
a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari; 33c
b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 7 luglio 1980, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1980, n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore".
- La Corte Costituzionale con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990 n. 42 (in G.U. 1a s.s. 7/02/1990, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennita'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-3