Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo ICapo I

Art. 5

Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .

In vigore dal 19 ott 1961
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso. In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-5

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