Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 5
Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 19 ott 1961
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.
Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso.
In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-5