Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 1
Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 .
In vigore dal 12 mag 1981
TESTO UNICO
DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI
.
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - L. 6 agosto 1940, n. 1278 - D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi , ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.
Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.
Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini e riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-1