Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo ICapo I

Art. 7

Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80 .

In vigore dal 1 mag 1969
( D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 L. 15 febbraio 1952, n. 80). Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti: a) i genitori abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente ai lavoro ai sensi dell'; b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette; c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente; d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge. Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di età.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
  • Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.
  • La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-7

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