Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 6
Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15 .
In vigore dal 17 lug 1980
( D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
L. 27 gennaio 1949, n. 15).
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:
a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia,
per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette;
b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido
permanentemente al lavoro ai sensi dell'.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
- Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.
- La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
- La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 7 luglio 1980, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1980, n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-6