Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 12
Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .
In vigore dal 19 ott 1961
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione.
Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero è di 1: 6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile è di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, più nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo.
Con proporzione analoga si procederà quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile.
Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-12