Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo ICapo I

Art. 13

Art. 8 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .

In vigore dal 22 set 1955
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-13

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