Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 15
Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.
Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio è considerato come malattia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-15