Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 18
Art. 9, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048 .
In vigore dal 22 set 1955
(, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048).
In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-18