Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 21
Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 6 nov 1968
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-21