Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 25
Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, nè per il computo delle indennità di licenziamento, nè agli effetti delle assicurazioni sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-25