Testo unico delle norme sugli assegni familiariCapo II

Art. 26

Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2 e 3 comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .

In vigore dal 4 apr 2000
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - ° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - L. 6 agosto 1940, n. 1278). Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro. Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano Gli assegni a norma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-26

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