Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo II
Art. 26
Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2 e 3 comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .
In vigore dal 4 apr 2000
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - ° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - L. 6 agosto 1940, n. 1278).
Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.
Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano Gli assegni a norma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-26