Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 22
Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-22