Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo ICapo I

Art. 22

Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .

In vigore dal 22 set 1955
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-22

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