Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo ICapo I

Art. 23

Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .

In vigore dal 3 mag 1974
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-23

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