Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 23
Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 3 mag 1974
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - R.D.
21 luglio 1937, n. 1239).
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-23