Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo ICapo I

Art. 17

Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .

In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 391. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni. Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo