Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 17
Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 391.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.
Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-17