Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo II
Art. 29
Art. 3 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692 .
In vigore dal 22 set 1955
( D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692).
Se la retribuzione consiste in tutto o la parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei pezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-29