Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo II
Art. 32
Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 3 mag 1974
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato.
Note all'articolo
- Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 2) che "Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' elevato a cinque anni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-32