Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo IV
Art. 36
Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti.
I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per, la riscossione delle imposte dirette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-36