Testo unico delle norme sugli assegni familiariCapo II

Art. 31

Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .

In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-31

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