Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo II
Art. 31
Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-31