Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo III
Art. 35
Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 .
In vigore dal 22 set 1955
( L. 6 agosto 1940, n. 1278 - D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479).
Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate.
I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-35