Testo unico delle norme sugli assegni familiariCapo IV

Art. 38

Artt. 31 e 33 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .

In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante la propria situazione di famiglia. Tale documento deve essere redatto dai Comuni su apposito modulo con tagliando, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'interno e fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Esso deve contenere il nome delle persone a carico e la data di nascita di ciascuna, è valido fino al massimo di un anno dal suo rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia. Il tagliando deve essere conservato dal lavoratore e può per il periodo della validità del documento, essere esibito in sostituzione di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro e servire di base per provvedere alle registrazioni prescritte. Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne darà comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ogni variazione del proprio stato di famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a carico che per la sua qualità di capo-famiglia, e ogni circostanza che possa influire sul diritto agli assegni. Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il diritto agli assegni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-38

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