Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo IV
Art. 40
Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-40