Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo IV
Art. 43
Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.
Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-43