Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo II
Art. 48
Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .
In vigore dal 19 ott 1961
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 -
L. 6 agosto 1940, n. 1278).
Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.
La Cassa ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-48