Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo IV
Art. 47
Art. 41 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 8 C.C. 25 luglio 1940 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 C.C. 25 luglio 1940).
Nei casi previsti agli , terzo e quarto comma, 7 e 8 la corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-47