Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo II

Art. 50

Art. 7 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .

In vigore dal 12 mar 1967
( L. 6 agosto 1940, n. 1278). Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all' della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori, nonché ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro, le medesime finalità e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneità è accertata dall'Ispettorato del lavoro. Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato predetto, e destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1967, N. 36. I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-50

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