Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo II
Art. 55
Art. 19 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .
In vigore dal 19 ott 1961
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:
1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell'istituto familiare;
2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari;
3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli
assegni;
4) esaminare i risultati annuali di gestione;
5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-55