Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo II

Art. 55

Art. 19 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .

In vigore dal 19 ott 1961
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari: 1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell'istituto familiare; 2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari; 3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli assegni; 4) esaminare i risultati annuali di gestione; 5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-55

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