Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo III
Art. 60
Art. 42 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del presente testo unico.
Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i bisogni domestici,
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-60