Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo II
Art. 56
Art. 12 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .
In vigore dal 19 ott 1961
( L. 6 agosto 1940, n. 1278).
Le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, sono esercitate da un Collegio di sindaci presieduto dal Presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle Amministrazioni e delle Associazioni sindacali nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, uno del Ministero del tesoro, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.
I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari....
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-56