Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo III
Art. 61
Art. 44 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Le compagnie portuali provvedono all'applicazione delle disposizioni del presente testo unico, nei riguardi dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci nei porti, salvo il diritto di rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti delle persone od enti nel cui interesse le operazioni medesime sono compiute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-61