Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Art. 65
L. 21 marzo 1953, n. 220 Tab. B .
In vigore dal 19 ott 1961
(L. 21 marzo 1953, n. 220 Tab. B).
Per l'agricoltura gli assegni familiari vengono corrisposti:
1) per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per i compartecipanti collettivi in ragione di 26 giornate per ciascun mese;
2) per gli obbligati o braccianti fissi in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate;
3) per gli avventizi o giornalieri di campagna e per i compartecipanti individuali in ragione del numero delle giornate di occupazione accertate per ciascun lavoratore, o allo stesso attribuite in base alla sua appartenenza ad una delle quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, di cui alle lettere e), d), e), f), dell' del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, secondo le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale prevista dall' del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-65