Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo II
Art. 57
(Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
In vigore dal 22 set 1955
Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è fissato in 120 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-57