Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo II
Art. 57
71 / 88(Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
In vigore dal 22 set 1955
Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è fissato in 120 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-57