Art. 57 · (Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo II

Art. 57

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(Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

In vigore dal 22 set 1955
Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è fissato in 120 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-57