Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo III
Art. 62
Art. 43 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione è determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall' del regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-62