Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo III

Art. 62

Art. 43 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .

In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione è determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall' del regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-62

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