Testo unico delle norme sugli assegni familiari

Art. 72

Art. 5 C.C. 22 luglio 1938 .

In vigore dal 22 set 1955
( C.C. 22 luglio 1938). Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro. In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso indipendentemente dalla sua data.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-72

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