Testo unico delle norme sugli assegni familiari

Art. 75

Artt. 24 e 25 C.C. 22 luglio 1938 .

In vigore dal 22 set 1955
( C.C. 22 luglio 1938). La denuncia di cui all' e il versamento di cui all' sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre solare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-75

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