Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo V
Art. 79
Art. 2 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 13 L. 6 agosto 1940 n. 1278 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 -
L. 6 agosto 1940 n. 1278).
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:
a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;
c) al personale delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-79